Decreto legge 25.09.2001, n. 350
Capo I - Disposizioni per il passaggio all'euro
Sezione I - Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema bancario e finanziario
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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