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Nota MIUR 01.10.2001, prot. n. 2733

Utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto D.M. 103/2001.

Dalle periodiche rilevazioni effettuate dal Sistema informativo risulta che in alcune province non sono state ancora pubblicate, alla data attuale, le graduatorie provvisorie di istituto e di circolo relative al personale docente ed educativo, da utilizzare per il conferimento delle supplenze temporanee.

Tale ritardo riguarda anche la prima fascia delle predette graduatorie, che, com'è noto, comprende tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti, graduatorie quest'ultime, da tempo pubblicate in via definitiva su tutto il territorio nazionale e quindi immediatamente utilizzabili per il conferimento delle supplenze temporanee secondo le indicazioni fornite con CC.MM. 118 del 06.07.2001 e n. 124 del 19.07.2001.

Considerato pertanto che le predette graduatorie sono da tempo disponibili al Sistema si segnala l'urgenza di procedere entro brevissimo tempo alla pubblicazione delle relative graduatorie di istituto, seppure per la parte riguardante la predetta prima fascia e si invitano di conseguenza gli uffici scolastici provinciali in indirizzo a voler provvedere secondo le modalità operative previste all'art. 7 del D.M. 103 del 04.06.2001.

Qualora l'impedimento dipenda dalle mancate validazioni delle posizioni di aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti da parte delle istituzioni scolastiche si pregano i competenti uffici scolastici provinciali a sollecitare i dirigenti scolastici a provvedere immediatamente.

Resta ferma la necessità inoltre, una volta acquisita al sistema la valutazione degli aspiranti di 2° e 3° fascia, di procedere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione dell'intera graduatoria di istituto o circolo secondo le modalità già indicate in precedenza.

Per la copertura di posti da conferire per supplenze temporanee si prega di utilizzare le graduatorie, di istituto o circolo, ancorché provvisorie, evitando il ricorso alle vecchie graduatorie di supplenza, ormai abolite dalla legge 124/99.

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