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D.P.R. 29.10.2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (G.U. 07.01.2002, n. 5)

Formula iniziale

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la delibe

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