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D.P.R. 22.10.2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (G.U. 08.01.2002, n. 6)

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7 - Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica;

b) modifica sostanziale dell'impianto;

c) richiesta del datore del lavoro.

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