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D.P.R. 22.10.2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (G.U. 08.01.2002, n. 6)

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 3 - Verifiche a campione.

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

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