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D.M. MIUR 03.10.2001, n. 2209.

Art. 1 -

1. Ai sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi artt. 2, 3 e 4. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal ministro, i sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate, i sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del ministro.

3. Resta ferma la competenza del ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti e quelli indicati nel successivo articolo 5.

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