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D.M. Lavoro e politiche sociali 02.10.2001

Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. (G.U. 22.12.2001, n. 297)

Art. 1 -

1. I lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualità.

2. Il riscatto, di cui al comma 1, può essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva.

3. La facoltà di riscatto, per periodi lavorativi documentati con atti aventi data certa, può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti.

4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l'anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale nell'anno considerato; nel caso in cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo la durata del periodo riscattabile è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.

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