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Circolare AIPA 05.10.2001, n. 33

Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici. (G.U. 12.10.2001, n. 238)

Con precedenti circolari del 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4 e del 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6, l'Autorità stabilì, tra l'altro, l'obbligo a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di trasmetterle copia di tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici, nel termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione.

Alla luce dell'esperienza sino ad oggi maturata, si ritiene di fissare un limite minimo di valore contrattuale al di sotto del quale l'invio dei contratti potrà essere evitato. Ciò consentirà un contenimento di flussi documentali, pur salvaguardando la significatività della rilevazione.

L'Autorità ha determinato in euro 155.000 il limite di valore lordo a partire dal quale sussiste l'obbligo da parte delle amministrazioni di inviare, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, copia dei contratti stipulati per l'acquisizione di beni e servizi informatici.

Deve essere inviata all'Autorità anche copia delle convenzioni di cui al comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù delle quali l'impresa aggiudicataria della gara si sia impegnata ad accettare ordinativi di fornitura di natura informatica; non deve, invece, essere trasmessa copia degli ordinativi emessi dalle amministrazioni in esecuzione di tali convenzioni.

Nella lettera di trasmissione deve essere indicato se i contratti siano stati oppure no oggetto del parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e, in caso affermativo, devono essere indicati gli estremi.

Si prega di rispettare scrupolosamente il termine previsto di trenta giorni per l'invio dei contratti, per evitare che l'informazione perda rilevanza.

Per una trattazione efficiente dei dati d'interesse, i contratti e gli altri documenti costituenti parti integranti degli stessi devono preferibilmente essere trasmessi in formato immagine, su supporto elettronico.

Le informa

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