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Nota MIUR 09.11.2001, prot. n. 7267

Dirigenti scolastici. Gestione del contenzioso.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2951 del 22.8.2001 con la quale codesto Ufficio solleva il problema della legittimazione processuale dei dirigenti scolastici nello svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile all'esercizio delle funzioni - già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica - trasferite alle istituzioni scolastiche a norma dell' art. 14 del D.P.R. n. 275/99 .

Al riguardo si osserva che, in seguito al riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento di funzioni operato dal citato art. 14, le istituzioni stesse si pongono quali soggetti giuridici autonomi, ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi ( art. 25 D.Leg.vo n. 165/2001 ). Ne consegue a norma dell'art. 75 c.p.c. il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti nelle vertenze civili e di lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni.

Né ciò contraddice la natura di organi dello Stato delle istituzioni scolastiche, qualificazione questa che l'attribuzione della personalità giuridica non fa comunque venire meno. L'ampia autonomia, non solo amministrativa e patrimoniale, ma anche didattica (sia pure nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale), attribuita alle scuole ai sensi dell'art. 21 della L. n. 59/97, l'attribuzione della personalità giuridica quale strumento per la concreta attuazione dell'autonomia stessa, fanno ritenere superata la configurazione degli istituti scolastici come organi nel senso tradizionale. In altri termini, la nuova configurazione degli istituti scolastici, come si è delineata alla

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