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Legge 23.11.2001, n. 409

Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro. (G.U. 24.11.2001, n. 274)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al d.l. 25.09.2001, n. 350

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati). - 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura".

All'articolo 2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute" sono sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti".

All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ", programmi informatici".

All'articolo 8, comma 3,

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