D.M. MIUR 02.11.2001, n. 3145.
1. Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 1 presenterà al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, periodicamente o comunque ogni qualvolta lo stesso Ministro lo ritenga opportuno e significativo, relazioni di sintesi del lavoro svolto in merito all'attuazione della legge 62/2000 e ai suoi possibili sviluppi, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
2. Il gruppo si avvarrà della collaborazione delle Associazioni delle scuole non statali, nonché, con tempi e modalità stabilite dal gruppo stesso, del contributo di esperti.
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