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D.M. Economia e finanze 06.11.2001

Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale. (G.U. 09.11.2001, n. 261)

Allegato - Accreditamento in conto corrente bancario postale e su libretto postale di risparmio

L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché della tredicesima mensilità al conto corrente bancario, postale ed al libretto postale di risparmio disposto in favore di tutte le categorie di personale statale (in esse comprese le Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, delle Forze armate, ecc.) avviene il giorno 7 dicembre 2001.

In relazione alla ratio dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che dispone l'anticipo della data di pagamento e alle esigenze connesse al rispetto dei vincoli di giacenza sul conto di disponibilità del Tesoro, ex lege n. 483/1993, i titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo di anticipo, non essendo possibile concedere quelli ordinariamente previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

Pagamenti presso le sezioni di tesoreria gli uffici postali e altri uffici pagatori

I pagamenti in contanti, con vaglia cambiari e assegni postali disposti in favore del personale statale di cui appresso, avvengono nei giorni sotto indicati:

1) personale amministrato dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del mese di dicembre 2001;

2) restante personale statale (compreso quello appartenente alle Forze di polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;

3) limitatamente al personale della scuola, assunto con contratto a tempo determinato, gestito dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 d

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