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Ordinanza MPI 29.03.2001, n. 59

_. (G.U. 21.05.2001, n. 116)

Art. 2 -

1) I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni, considerando, in tale contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa, anche la possibilità di seguire le ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994.

2) La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art.139, comma 2, lett.b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3) Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì, momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonché adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento e di competenze degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

4) E' stabilito direttamente dai Capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché, ferma restando l'unicità delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

5) Le prove di esame conclusive dei

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