Legge 30.03.2001, n. 152
1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio po
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