Legge 30.03.2001, n. 152
1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
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