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Legge 30.03.2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. (G.U. 27.04.2001, n. 97)

Art. 21 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

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