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Legge 30.03.2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. (G.U. 27.04.2001, n. 97)

Art. 2 - Soggetti promotori

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;

b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali. 1

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

1

Comma così modificato da: art. 1, comma 10, lettere a) e b), L. 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, comma 310, lettera a), L. 23 dicembre 2014, n. 190; art. 9-bis, comma 1, lettera a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

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