Legge 30.03.2001, n. 152
1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;
b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali. 1
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Comma così modificato da: art. 1, comma 10, lettere a) e b), L. 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, comma 310, lettera a), L. 23 dicembre 2014, n. 190; art. 9-bis, comma 1, lettera a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.
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