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Legge 30.03.2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. (G.U. 27.04.2001, n. 97)

Art. 18 - Trattamento fiscale

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

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