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Legge 30.03.2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. (G.U. 27.04.2001, n. 97)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 - Accesso alle banche dati 4

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

4

Articolo abrogato dall'art. 183, comma 3, lettera b), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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