Legge 29.03.2001, n. 86
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.