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D.P.R. 06.03.2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.

2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'art. 10, co. 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, può partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve av

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