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D.P.C.M. 02.03.2001

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 1 -

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";

b) al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilita) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurat

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