Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo VII - Congedi per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo. 76
Comma sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. b) della L. 17.12.2012, n. 221, di conversione del D.L. 18.10.2012, n. 179. Il comma 3-bis dello stesso art. 7 precisa: "Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" .
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