Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo VI - Riposi, permessi e congedi 54
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Rubrica modificata dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
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