Codice Garante per la protezione dei dati personali 14.03.2001
Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.
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