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Codice Garante per la protezione dei dati personali 14.03.2001

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. (G.U. 05.04.2001, n. 80)

Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

Art. 3 - Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

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