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Circolare Ministero della sanità 28.03.2001, n. 4

Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo. (G.U. 11.04.2001, n. 85)

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie.

Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.

L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).

Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.

L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.

In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.

Normativa vigente in tema di limitazione e divieto di fumo nei locali aperti al pubblico

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25. "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia" .

".... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000."

Legge 11 novembre 1975, n. 584. "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".

La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che alla sa

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