CCNL 15.03.2001
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (POF);
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ata alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:
a) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di
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