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CCNL 15.03.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro - scuola - sottoscritto il 15.03.2001 - Biennio economico 2000/2001. (G.U. 24.03.2001, n. 70)

Art. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA

1. Per garantire l'erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.

2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria: a) assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000; b) riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.

3. La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola.

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