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Sentenza Corte Costituzionale 07.05.2001, n. 113

_. (G.U. 16.05.2001, n. 19 - S.P.)

Diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 124, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), denunciato in combinato disposto con l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Deve anzitutto osservarsi che, in virtù di quanto emerge chiaramente dall'ordinanza di rimessione, oggetto della censura di incostituzionalità è non già l'ultimo comma dell'art. 124, bensì il "quinto comma" della medesima disposizione.

L'imprecisa indicazione, da parte del giudice a quo della norma portata al vaglio della Corte è suscettibile, tuttavia, di essere rettificata nel predetto senso, si' da non precludere, di per sé, l'esame della questione nei termini più puntuali in cui la stessa avrebbe dovuto essere prospettata.

3. - Il censurato art. 124, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel disciplinare, in favore del dipendente statale che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, prevede che essa, per i "servizi computabili a domanda", "si effettui a norma dell'art. 40" della legge n. 1646 del 1962.

Quest'ultima disposizione, dal canto suo, subordina, per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, la costituzione stessa alla duplice condizione "che tali periodi non siano coperti da contribuzione" nell'assicurazione generale obbligatoria, e che, per gli stessi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato".

Il rimettente ritiene non ragionevole e ingiustificatamente discriminatoria una disciplina che preclude, a causa del difetto del secondo degli accennati requisiti, la valutazione a fini pensionistici del periodo corrispondente alla d

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