IperTesto Unico IperTesto Unico

O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo VII

Art. 38 - Diplomi e certificati

1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico della sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.

4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.