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O.M. Pubblica Istruzione 21.05.2001, n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001. (G.U. 20.07.2001, n. 167 - S.O. n. 194)

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 27 - Esami di qualifica professionale

A - Prove strutturate e scrutinio

1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito

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