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D.P.R. 17.05.2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 17.07.2001, n. 164)

Art. 4 - Conferenza permanente e sezioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell'Ufficio del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta e composta:

a) dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove costituite secondo le disposizioni che ne regolano l'autonomia organizzativa;

c) dai responsabili delle strutture periferiche degli enti pubblici a carattere nazionale e degli altri enti pubblici operanti nella provincia, esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione e gli enti dotati di autonomia funzionale.

2. La conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:

a) amministrazioni d'ordine;

b) sviluppo economico e attività produttive;

c) territorio, ambiente e infrastrutture;

d) servizi alla persona e alla comunità.

La conferenza permanente delibera in ordine alle modalità del proprio funzionamento.

3. Alle singole sezioni della conferenza permanente partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui al comma 1 competenti per il territorio della provincia e i responsabili delle strutture e degli uffici competenti dell'Ufficio del Governo. Nel capoluogo di regione partecipano anche i responsabili delle strutture e degli uffici competenti per l'intero territorio regionale o per parti di esso non coincidenti con quello di una provincia. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono invitati a partecipare alle singole sedute i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere,

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