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D.M. Tesoro 21.05.2001

Proroga dei termini per la cessione gratuita alla C.R.I. del materiale cartaceo e dei beni divenuti inservibili. (G.U. 10.08.2001, n. 185)

Formula iniziale

Preambolo

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, con il quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936, e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province e i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali, su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostruzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 marzo 1996, regolarmente registrato presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 6 giugno 1996, con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 2001;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine in virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

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