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D.M. MURST 21.05.2001, n. 91.

Art. 7 - Organizzazione del tempo scuola

1. Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole adottano soluzioni flessibili nella definizione degli orari settimanali e giornalieri, in modo da contemperare esigenze sociali e di qualità del servizio.

2. La scelta del modello orario più adeguato è di competenza degli organi collegiali della scuola e viene motivata da una specifica valutazione dell'impatto della scelta sulla qualità del contesto educativo, delle dinamiche di insegnamento e apprendimento e delle esigenze rappresentate dalle famiglie.

3. L'organizzazione del tempo scuola settimanale va articolata in non meno di 5 giorni e con una media non inferiore alle 35 ore, tale da consentire comunque un'adeguata attenzione alle diverse esigenze di accoglienza, di cura, di relazione e di apprendimento in sintonia con le indicazioni curricolari previste dagli Orientamenti educativi.

4. L'organizzazione della giornata educativa del bambino nella scuola dell'infanzia, compresa di massima tra le 7 e le 8 ore giornaliere, deve assicurare un'articolazione varia ed equilibrata di attività: libere e guidate, individuali, in piccolo e grande gruppo, di gioco, esplorazione, ricerca, anche all'aperto e attività ricorrenti di vita quotidiana

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