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D.M. MURST 21.05.2001, n. 91.

Art. 4 - Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche

1. La quota oraria nazionale obbligatoria del curricolo di cui all'art. 3 è pari al 70 % del monte ore annuale previsto dal successivo art. 6, comma 2.

2. La quota oraria obbligatoria del predetto curricolo riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 30% del monte ore annuale. Tale quota potrà essere utilizzata per: potenziare l'identità della scuola in relazione a determinate dominanze culturali; introdurre attività educative e didattiche non previste dagli Orientamenti vigenti.

3. Le due quote, data la specificità della scuola dell'infanzia, vanno gestite unitariamente nel quadro di un'articolata ed armonica organizzazione della giornata educativa e del complessivo tempo scuola.

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