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D.M. MURST 21.05.2001, n. 91.

Art. 1 - Iniziative finalizzate all'innovazione

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 e per la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole dell'infanzia statali e quelle riconosciute paritarie ai sensi dell'art.1, comma 2 della L. 62/2000, possono attuare, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, le iniziative di innovazione di cui al presente decreto.

2. Tali iniziative, volte a sostenere lo sviluppo di curricoli ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, sono finalizzate all'elaborazione di modelli per la successiva attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e dell'art. 2 della L. 30/2000.

3. Gli esiti delle iniziative di innovazione, rilevati mediante le verifiche di cui al co. 3 dell'art. 3 e all'art. 11 del presente decreto, costituiscono elementi di riferimento per la definizione dei curricoli della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10.2.2000, n. 30 affidata al Parlamento.

4. Le istituzioni scolastiche che adottano le iniziative di cui ai precedenti commi elaborano il progetto specifico di attuazione del presente progetto di innovazione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99, sulla base delle condizioni definite nei successivi articoli del presente decreto.

5. Il Direttore generale regionale determina con proprio provvedimento il quadro delle istituzioni scolastiche per le quali sussistano le condizioni di attuazione del progetto.

6. Le scuole dell'infanzia statali non

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