D.M. MURST 08.05.2001, n. 70.
1. Le somme di cui al precedente art.1 sono da ripartire, a livello provinciale, tra tutto il personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
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