D.M. Finanze 25.05.2001, n. 264
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.
2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:
a) gli enti locali;
b) gli istituti di prevenzione e pena;
c) le istituzioni scolastiche;
d) gli orfanotrofi;
e) gli enti religiosi.
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