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Circolare MIUR 14.05.2001, n. 87

Parità scolastica. Istanze per il riconoscimento della parità a decorrere dall'a.s. 2001/2002 da parte delle istituzioni scolastiche "riconosciute". Disposizioni operative.

In ragione dell'autonomia statutaria delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.

1.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute".

Ai fini dell'individuazione delle scuole "riconosciute" si fa rinvio al paragrafo 2.1 della C.M. n.163 del 15 giugno 2000.

1.2 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità.

Restano invariate le disposizioni riportate ai paragrafi 2.2 e 2.3 della suddetta circolare laddove non modificate dalla presente circolare.

Occorre, tuttavia, precisare che per la verifica del requisito relativo all' "organica costituzione di corsi completi" si terrà conto della situazione in atto nell'a.s. 2000/2001.

A seguito del riordinamento dell'Amministrazione scolastica, i titolari della gestione di scuole materne autorizzate, di scuole elementari parificate e di scuole d'istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate dovranno inoltrare le relative istanze agli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio unitamente alle dichiarazioni previste dai punti 2.2 e 2.3 della menzionata C.M. n.163/2000.

Alle predette istanze dovranno essere contestualmente allegati il progetto educativo ed il POF rispettivamente in armonia con i principi della Costituzione ed in adesione ai contenuti dell'art.3 del Regolamento sull'autonomia. Nel Piano dell'offerta formativa delle scuole elementari parificate dovrà essere dichiarata, per l'anno scolastico 2001/2002, l'assunzione del curricolo della scuola di base per le prime due classi.

In linea con il citato riordinamento, le istanze nel frattempo inoltrate a questo Ministero saranno restituite dalla scrivente Direzione Generale agli Uffici Scol

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