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Nota MIUR 24.07.2001, prot. n. 81/vm

Organici personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. A.s. 2001/2002.

Al fine della determinazione degli organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmette il provvedimento concernente l'oggetto, con il quale viene confermata l'efficacia del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

Con lo stesso provvedimento sono state, altresì, apportate le modifiche necessarie per il computo dei posti che devono essere sottratti al fine della sistemazione del personale, già addetto ai lavori socialmente utili, destinatario dei decreti interministeriali nn. 65 e 66 del 20 aprile 2001. In proposito si ritiene opportuno precisare che i posti di cui trattasi, così come quelli sottratti in ipotesi similari, sebbene siano resi indisponibili per la mobilità e le assunzioni di personale, concorrono a costituire l'organico di istituto in quanto inclusi nell'ammontare complessivo delle dotazioni determinate per effetto dell'applicazione delle tabelle 1 e 2 annesse al decreto n. 201/2000.

Con l'odierno decreto è stata, inoltre, disposta l'applicabilità parziale delle note riportate in calce ai prospetti di cui alle tabelle "1" e "2" allegate al decreto n. 201/2000. In particolare viene contemplata l'inefficacia di quelle indicate al punto 3 del decreto.

Si precisa, inoltre, che anche per il prossimo anno scolastico sono valide le disposizioni diramate con la nota n. 124 del 27.6.2000, con eccezione di quelle non più compatibili.

Ad ogni buon fine, si riportano, di seguito, le istruzioni da adottare, ivi comprese le necessarie integrazioni apportate alla nota succitata:

1)qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma talune di essa, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall'articolo 8.2, e successive modificazioni, del decreto n. 201/2000, deve essere effettuata con riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie dell'appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare da

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