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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRSSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRSSAE. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33.

Art. 8 - Consiglio dell'Istituto

1. Il consiglio dell'Istituto è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione ed è composto da:

a) un rappresentante del personale dell'Istituto con compiti di ricerca;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di istruzione, designato dall'Assessore tra il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche autonome;

c) un membro appartenente al personale operante a supporto delle istituzioni scolastiche autonome, designato dal Sovraintendente agli studi;

d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome della regione, designato dal Consiglio scolastico regionale tra i suoi membri;

e) un ricercatore o docente universitario con specifiche competenze in materia di politica scolastica e di ricerca educativa, designato dal Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

2. I membri del consiglio dell'Istituto durano in carica cinque anni.

3. Ai membri del consiglio dell'Istituto spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese il cui ammontare è determinato nel decreto di nomina; al presidente spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nel medesimo decreto.

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