D.P.C.M. 11.07.2001, n. 338
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore 1 :
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della ve
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