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D.M. MIUR 19.07.2001

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (G.U. 03.09.2001, n. 204)

Art. 4 -

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, resa in conformità alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e della legge n. 127/1997, art. 3, così come modificato dalla legge n. 191/1998, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "bando ex art. 4, legge n. 6/2000, diffusione cultura scientifica", entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovrà essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma che non può essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo.

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