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D.M. MIUR 19.07.2001, n. 376

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri. (G.U. 19.10.2001, n. 244)

Art. 1 - Università per stranieri

1. L'università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "università per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

3. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'università per stranieri di Perugia e l'università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.

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