D.M. MIUR 18.07.2001, n. 672.
1. Le strutture dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica sono tenute a fornire al Gruppo, così come agli eventuali sottogruppi, gli elementi necessari al fine favorire l'elaborazione del piano di cui all'articolo precedente.
2. Il supporto amministrativo è affidato al Dipartimento per lo Sviluppo dell'istruzione, che curerà anche gli adempimenti contabili necessari ad assicurare il regolare e celere esplementato dei compiti assegnati al gruppo di lavoro.
3. La partecipazione ai lavori del Gruppo, ovvero ai lavori dei sottogruppi comporterà il solo rimborso delle spese sostenute per il viaggio il soggiorno ed il trattamento di missione.
4. Per il rimborso delle spese di trasferta e delle missioni spettanti ai componenti del gruppo di lavoro e per le spese di organizzazione e di funzionamento del Gruppo medesimo, si affida al Dipartimento per lo Sviluppo dell'istruzione un importo pari a L. 300.000.000 (trecentomilioni) da trarre sul Cap. 1175 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente
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