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D.M. MIUR 04.06.2001, n. 103

Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo. (G.U. 08.06.2001, n. 45)

Art. 6 - Esclusioni

1. Non è ammessa la domanda:

a) presentata oltre il termine indicato al precedente art. 4;

b) priva della firma dell'aspirante;

c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente art. 2.

3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

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