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Decreto MPI 04.06.2001, prot. n. 11304

Regolamento recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base.

Art. 9 -

1. Coloro i quali conseguano la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo di scuola elementare, di durata quadriennale, ai sensi dell' articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione (pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1998), fermo restando la possibilità di accedere ai ruoli del personale docente della scuola elementare e a posti di educatore nelle istituzioni educative statali, hanno titolo ad essere ammessi alla Scuola di specializzazione disciplinata dal presente decreto, nei limiti di appositi contingenti stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere, in esito ad adeguato riconoscimento dei crediti acquisiti, l'esame di Stato di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Coloro i quali conseguano la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo di scuola materna, di durata quadriennale, ai sensi delle disposizioni normative richiamate al comma 1, hanno titolo ad accedere ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia.

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