Ordinanza MPI 02.01.2001, n. 1
1. Per la classe 77/A, sono ammessi alla sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, i candidati sprovvisti di abilitazione in educazione musicale o in strumento musicale, che abbiano prestato servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni, entro il termine indicato dal precedente articolo 1 e non abbiano partecipato alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 1999.
2. Sono ammessi, altresì, coloro che pur avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini fissati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 124/99, non hanno presentato alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di esame indetta con O.M. n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che, seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
3. Restano confermate le disposizioni contenute nella O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne le nomine riguardanti le commissioni d'esame e le prove d'esame si richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della predetta O.M..
4. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame è fissato all'art. 4 della presente O.M..
5. Il personale che consegue l'abilitazione ai sensi della presente O.M. potrà essere inserito, a domanda, secondo la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con D.M. 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti, già compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a quella esistente, con il punteggio spettante sulla ba
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