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Legge regionale Regione Veneto 19.01.2001, n. 1

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 23 gennaio 2001, n. 8.

Art. 6 - Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002.

2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione".

3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

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