Legge regionale Regione Veneto 19.01.2001, n. 1
1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.
3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.
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